Lo Statuto
ART.1) COSTITUZIONE- SEDE- DURATA · LOGO
E’ costituita l’associazione politico culturale denominata “REGGIO FUTURA”.
L’associazione
è politicamente impegnata nell’area liberale e democratica contigua al
centrodestra italiano, europeo ed internazionale,non ha fini di lucro, ha sede
in Reggio Calabria – attualmente in via Miraglia n. 9 – e svolge la sua
attività su tutto il territorio della Provincia di Reggio di Calabria.
La durata dell’associazione
è illimitata ed il suo scioglimento può aver luogo sor lo per deliberazione
dell’Assemblea dei soci.
II simbolo e il logo dell’associazione
sono costituiti dal seguente contrassegno: “Linea di circonferenza colore
bianco con, all’interno del cerchio, nella meta su-periore del campo, su sfondo
azzurro decrescente dall’alto vero il centro, la scritta “REGGIO FUTURA”(di
colore blu) in maiuscolo grassetto, stampatello. Nella parte mediana del
cerchio, la figura stilizzata di tre vele con i colori- da sinistra verso
destra- verde, bianco, rosso poste su una linea ondulante delimitante la parte
inferiore di colore blu”.
ART.2) SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
Gli scopi dell’associazione sono i
seguenti:
-esaminare
ed approfondire i problemi sociali, politici, culturali e di-interesse
generale, sia a livello nazionale che a livello locale, ed anche, eventualmente,
im-pegnarsi in competizioni elettorali;
-assumere
la rappresentanza ufficiale, nei casi consentiti dalla legge e su appo-sita e
specifica delega, dei singoli associati di fronte a qualsiasi autorità, ente o
persona;
–
svolgere nell’interesse collettivo di tutti i soci a livello nazionale,
regionale provinciale, comunale o locale, tutti i compiti dei quali
l’associazione sia investita per legge o per disposizioni amministrative.
-promuovere
nella provincia e nella Città di Reggio Calabria e in qualunque al-tra località
del territorio nazionale, opera di proselitismo anche attraverso la costituzione
di associazioni o gruppi periferici collegati;
-coordinare
nell’interesse generale della collettività le attività che i soci, gruppi di
soci o associazioni, svolgono nell’ambito della loro autonomia:
-promuovere
incontri,riunioni,convegni tra gli aderenti;
-predisporre
eventuali pubblicazioni di interesse e di aggiornamento per gli associati (giornali,
riviste periodiche, ecc.) e aderire ad iniziative editoriali la cui diffusione
sia ritenuta utile per l’attività di informazione e propaganda degli scopi politico-culturali.
ART.3) SOCI
Possono essere soci dell’associazione
tutti i cittadini Italiani senza limitazione di
sesso,razza e posizione
sociale. I soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente statuto e
delle deliberazioni assunte dai competenti organi dell’associazione. I soci si
distinguono in soci ordinari, soci simpatizzanti e soci sostenitori a seconda della
quota associativa annuale pagata, come determinata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed
uguali doveri
ART.4) RAPPRESENTANZA
La rappresentanza in seno
all’associazione spetta esclusivamente all’associato. Pertanto non sono ammesse
deleghe, né procure per l’intervento in assemblea ed in seno agli altri
organismi associativi.
ART.5) AUTONOMIA DEI SOCI
I
soci conservano la loro autonomia nello svolgimento dei propri compiti ai carattere
locale, non contrastanti con le direttive e la politica generale dell’associazione.
ART.6) ISCRIZIONE A SOCIO
La
domanda di iscrizione a socio dell’associazione deve essere indirizzata al
Consiglio Direttivo dell’associazione stessa e deve essere sottoscritta dal
richiedente.
E’
compito del Consiglio Direttivo accogliere o respingere la domanda di adesione
presentata e le relative decisioni dovranno essere motivate. L’interessato potrà,
in caso di diniego, ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione e inappellabile.
ART.7) QUOTE ASSOCIATIVE E DECADENZA
DEI SOCI
Ogni
socio, ordinario, simpatizzante o sostenitore, è tenuto al versamento di una
quota ordinaria annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo, per poter far fronte ad improvvise e straordinarie
neces-sita, potrà richiedere, con deliberazione da sottoporre a ratifica
dell’assemblea,il versamento da parte dei soci di eventuali quote o contributi
straordinari
I
soci morosi che, benché diffidati ad adempiere, non effettuano il versamento
delle quote dovute nel termine ultimo loro assegnato,vengono dichiarati
decadu-ti, ferma restando, per l’associazione, la facoltà di agire legalmente
nei loro confronti per il recupero del credito.
I
soci hanno diritto di partecipare all’assemblea dell’associazione solo se in
re-gola con il versamento della quota associativa annuale.
ART.8) DURATA DELL’ADESIONE
La domanda di adesione
all’associazione impegna il socio per un anno.
La qualifica di socio si perde per
decadenza o per radiazione.
I
provvedimenti di decadenza o di radiazione vengono pronunciali dal Consiglio
Direttivo
La decadenza è pronunciala
in caso di mancato rinnovo dell’adesione annuale. La radiazione é pronunciata
in caso di comportamento incompatibile con la strategia politica
dell’associazione e, perciò, in contrasto con gli interessi generali cdi
conseguenza, con lo spirito del presente Statuto.
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ART,9)PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione é
costituito:
a)- dalle quote ordinarie annuali;
b)- dalle eventuali quote o
contributi integrativi.
c)-dalle
oblazioni dei soci; d) -‘dalle rendite provenienti da eventuali attività
patrimoniali condotte dall’as-sociazione:
ART.I0)ANNO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’associazione inizia iI primo gennaio
c termina it 31(trentuno) dicembre di ogni anno,Al termine di ogni esercizio
vengono redatti dal Consiglio Direttivo,con l’ausilio del tesoriere, il bilancio
consuntivo e preventivo che devono essere depositati presso la Segreteria
dell’associazione a disposizione dei soci.
